Il presente sito ha una funzione meramente informativa in riferimento all’attività professionale svolta dallo STUDIO LEGALE MORGANI.
Quanto pubblicato, pertanto, non riveste carattere pubblicitario palese od occulto dello studio e dei Professionisti che lo compongono ed è conforme al disposto degli articoli 17 e 17 bis del codice deontologico forense,così come modificato in data 27 gennaio 2006. Del sito è stata fatta rituale comunicazione al Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Avezzano.
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ART. 17. – Informazioni sull’attività professionale.
L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.
Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell’ordine. (1)
Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.
In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
I – Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati. (2)
II – E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
(1) Periodo così modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007. La precedente versione così recitava: “Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività”.
(2) Canone così modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007. La precedente versione così recitava: “I – Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati, previa approvazione del Consiglio dell’ordine del luogo di svolgimento dell’evento”.
INFORMATIVA DEONTOLOGICA
Il presente sito è stato realizzato in conformità agli artt. 17 e 19 del Codice Deontologico Forense (così come modificato dal CNF in data 26.10.2002), nonché nel rispetto del D. Lgs. 70/2003 emanato in attuazione della Dir. 2000/31/CE in materia di servizi della società dell’informazione.
Tutti gli autori sono avvocati, iscritti ai relativi Ordini Professionali, dei quali questo sito deve intendersi proprio. Gli stessi si impegnano a fornire prestazioni e servizi nel pieno rispetto delle norme deontologiche e in conformità alle tariffe forensi così come previste dal D.M. n. 127 del 8.4.2004 (G.U. n. 115 del 18.5.2004, s.o. n. 95) in vigore dal 2.6.2004.