Un pò di storia…

L’avvocato (in latino advocatus da advoco = voco + ad chiamo a me) è il professionista laureato in giurisprudenza ed iscritto ad un pubblico albo, che rappresenta, assiste e difende un cliente, avanti ad un giudice o in una controversia stragiudiziale, in forza di un mandato e dietro pagamento di un onorario.

La Gallia ebbe il privilegio di fornire alla Roma imperiale un gran numero di avvocati, nutricola causidicorum, così li chiama Giovenale. Le leggi barbare, i capitolari di Carlomagno e gli altri documenti che seguirono l’invasione, attestano che le funzioni di avvocato, continuarono ad essere esercitate da molti d’origine gallica. Quelli che le svolgevano erano chiamati advocati, tutores, actores, causidici , clamatores, ecc…

Ma bisogna aspettare San Luigi, nel XIII secolo, per trovare un serio inquadramento di questa professione. In quell’epoca, c’erano avvocati presso tutti i tribunali, avvocati ufficiali, del parlamento, del prevosto di Parigi, della giustizia delle signorie, ecc… Tuttavia, non si sa bene a quali condizioni si potesse essere avvocati allora. Beaumanoir ci dice solo che il balivo aveva il diritto di escludere dal suo tribunale gli individui che vi si presentavano senza avere le caratteristiche richieste dall’esercizio dell’avvocatura. Di più, un’ordinanza di Filippo il Bello, del 23 aprile 1299, ci conferma nella convinzione, con queste parole ad patrocinandum excommunicatos non recepiatis.

Gli ecclesiastici furono dapprima i soli avvocati, ma i laici, fecero loro ben presto una indubbia concorrenza e finì che molti di loro rinunciarono sempre di più a questa professione, fino al concilio di Latran, che vietò ai preti di esercitare ogni funzione giudiziaria presso i tribunali laici. Filippo il Bello, creò in favore degli avvocati, un ordine di cavalleria delle leggi, accordando loro tutti i diritti e tutte le distinzioni della cavalletia armata, sostituendo il titolo di maestro a quello di messere e monsignore. Un editto del 1299 difendeva il diritto di scegliere e vendere i libri degli avvocati.

Diverse ordinanze di San Luigi, Filippo l’ardito, Filippo il bello, invitavano gli avvocati alla cortesia , alla veracità, al disinteresse , e, alla loro nomina, essi giuravano di osservare queste prescrizioni. Nessun avvocato che si fosse interessato di un affare poteva mai abbandonarlo. Un’ordinanza di Filippo III, pubblicata a Parigi il 23 ottobre 1274 prescrive agli avvocati di giurare sui santi evangeli, che non si sarebbero presi in carico che cause giuste, e che avrebbero subito abbandonato quelle che avessero scoperto essere malvagie e cattive, ordina inoltre che gli avvocati i quali non avessero prestato questo giuramento, fossero interdetti da ogni attività legata alla loro professione finché non l’avessero fatto.

Gli onorari erano fissati da ordinanze e proporzionali all’importanza del processo e all’abilità dell’avvocato, ma non potevano in alcun modo superare la somma di trenta tornesi. In caso di contestazioni decideva il giudice. Gli avvocati avevano la barba rasa, la capigliatura lunga, che cadeva sulle spalle e sulla fronte. Parlavano coverto, ovvero in gergo stretto tra loro. Il loro modo di abbigliarsi non aveva nulla di particolare. Quando il duello militare seguiva il duello giudiziario, accompagnavano sul terreno scelto per la sfida i loro clienti e li aiutavano, sia dando loro consigli, sia unendosi a loro per duellare. Tali erano gli avvocati nel XIII secolo. Nel XIV li troviamo divisi in consiliarii, proponentes, advocati novi.

Beaumanoir, nel capitolo V del suo libro in cui tratta degli avvocati, ci dà numerose e interessanti notizie su di loro e c’informa, ad esempio, che esistevano avvocati, ovvero avvocati patrocinanti e avvocati che potevano solo dare consigli legali ai propri clienti. I primi, che sarebbero poi gli antichi avvocati, portavano una lunga sottana nera ricoperta da un mantello rosso scarlatto, foderato d’ermellino, rigonfio sui lati e trattenuto, sul petto da un grosso fermaglio o da una spilla. I secondi, avevano sempre la sottana nera, ma vi portavano sopra un mantello bianco, giravano coi capelli tagliati e un copricapo. Non erano soltanto nobili, formavano un ordine nel quale venivano scelti i membri dell’amministrazione giudiziaria e del parlamento. Si era ammessi al giuramento, dietro la presentazione di un membro anziano, dopo due esami, uno di capacità, l’altro di moralità, e nell’ordine dopo qualche anno di frequentazione delle udienze in qualità di uditore esterno.

Ciascun avvocato era posto sotto la sorveglianza dei suoi colleghi e dei giudici che avevano su di lui il diritto di rimostranza e che potevano anche decretarne l’espulsione. Gli onorari erano ancora fissi come in precedenza. Fu in questo secolo che gli avvocati misero in vigore, in Francia la legge salica. La professione era ormai regolamentata, ma sempre più disposizioni legislative tendevano a perfezionarne la normativa. Nel 1490 sotto Carlo VIII, apparve la prima ordinanza conosciuta che esigeva dall’aspirante avvocato, cinque anni di studio presso un’università e il titolo di laurea in utroque iure (diritto civile e canonico).

Nel 1661, 1679, 1690 e 1700, furono apportate modifiche alla durata obbligatoria degli studi, che venne decisa in tre anni, salvo dispense aetatis beneficio. La durata del tirocinio, ovvero del praticantato, era fissato in due anni nel 1693 e in quattro nel 1751.

Per divenire avvocato è attualmente necessario, nell’ordinamento italiano, essere laureati in giurisprudenza, avere superato con profitto due anni di praticantato presso uno studio legale, e quindi avere superato l’esame di abilitazione alla professione. L’attestazione di superamento dell’esame è titolo per richiedere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine competente per il circondario nel quale si intende eleggere il domicilio professionale. L’iscrizione all’Albo è seguita da un giuramento reso in pubblica udienza avanti al Tribunale in composizione collegiale o alla Corte d’appello. Solo a seguito di tale giuramento è consentito l’uso del titolo di avvocato e il pieno esercizio delle professione. Per esercitare la professione avanti alcune corti (le cosiddette giuridizioni superiori: Corte Costituzionale, Corte di Cassazione ecc.) è necessario aver compiuto 12 anni di esercizio professionale come avvocato, ovvero aver superato un ulteriore esame di abilitazione.

Il praticante Avvocato, dopo 1 anno di pratica, è ammesso all’esercizio provvisorio presso i fori delle circoscrizioni del Tribunale appartenente alla propria Corte di Appello, fino ad un valore di euro 25822,54 euro per la cause civili, salvo determinate materie, e per le penali per le cause a citazione diretta in giudizio.